Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel settore tessile e moda
Un’agevolazione opportuna per i settori industriali tessile e moda è quella che vogliamo sottolineare oggi.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato che tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta di cui all’art. 3 del DL 145/2013 rientrano anche quelle attivate dalle imprese operanti nei settori del tessile e della moda collegate all’ideazione e alla realizzazione dei nuovi campionari. Il MISE ha anche fornito indicazioni specifiche con riferimento alla riconducibilità al beneficio del credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo afferenti alle fasi di “ricerca ed ideazione estetica” e “realizzazione dei prototipi” dei medesimi settori.
Possono considerarsi rilevanti, quali attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo, l’insieme dei lavori organizzati dall’impresa ai fini dell’elaborazione e della creazione di nuove collezioni di prodotti. In particolare, è nelle fasi della ricerca e dell’ideazione estetica e nella conseguente realizzazione dei prototipi dei nuovi prodotti, che può astrattamente individuarsi “quel segmento di attività diretta alla realizzazione del prodotto nuovo o migliorato, al quale collegare l’agevolazione che premia lo sforzo innovativo dell’imprenditore”.
Tale processo di creazione di prodotti nuovi o migliorati può in concreto apprezzarsi in rapporto ai materiali utilizzati, alla combinazione dei tessuti, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi caratterizzanti le nuove collezioni rispetto alle serie precedenti.
Al contrario, le attività finalizzate a semplici adattamenti di una gamma di prodotti esistenti, non possono costituire attività ammissibili al credito d’imposta, in quanto costituenti modifiche ordinarie o di routine.
L’impresa dovrà predisporre, ai fini dei successivi controlli, la documentazione necessaria e gli elementi rilevanti ai fini della dimostrazione dell’ammissibilità degli investimenti sostenuti.
Il MISE evidenzia, inoltre, che sono da considerarsi ammissibili le attività di ricerca e sviluppo anche nel caso in cui esse non siano collegate all’ideazione e realizzazione dei nuovi campionari. Si fa riferimento in particolare alle attività di ricerca e sviluppo precedenti l’ideazione estetica, quali ad esempio la ricerca finalizzata all’innovazione dei materiali o delle tecniche di lavorazione.
Viene, altresì, affermato che le suddette considerazioni si intendono estese anche ad altri settori afferenti alla produzione creativa (ad esempio: calzature, occhiali, gioielleria, ceramica).
Quanto ai profili di cumulabilità, viene evidenziato che sono inoltre applicabili super e iper ammortamenti per le imprese che investano in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali come software e sistemi IT (Information Technology) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi in prospettiva Industria 4.0.

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