Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il bonus pubblicità, mantenendo la misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.
La novità riguarda le spese ammissibili: per gli anni 2021 e 2022 il bonus è riconosciuto solo per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, ma non è più riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e/o radiofoniche.
La modifica sulle modalità di calcolo dell’agevolazione apportata dai decreti del 2020 e riconfermata dalla Legge di Bilancio 2021, consente anche alle società costituite nel 2021, o che nell’esercizio 2020 non abbiano effettuato alcun investimento pubblicitario, di beneficiare del credito d’imposta.
La comunicazione telematica di accesso al beneficio per l’anno 2021 dovrà essere inviata entro il 31 marzo 2021.
Il credito d’imposta è concesso nei limiti del regime de minimis e nel rispetto dello stanziamento previsto entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
L’agevolazione spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.L
Le spese ammissibili sono relative agli investimenti in pubblicità esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del Dlgs 70/2017.
Per gli anni 2021 e 2022 sono stati pertanto esclusi dalle spese agevolabili gli investimenti in pubblicità effettuati nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, ammessi invece fino all’anno 2020.
Continuano a rimanere fuori dall’ambito applicativo dell’agevolazione le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).
Non sono modificate le modalità di accesso all’agevolazione:
● trasmissione di apposita istanza prenotativa mediante i servizi resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2021; l’istanza dovrà contenere i dati degli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare entro il 31 dicembre 2021;
● all’istanza non dovrà essere allegato alcun documento;
● entro il 31 gennaio 2022 dovrà essere trasmessa telematicamente la dichiarazione sostitutiva attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti quantificati nell’istanza prenotativa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante mod. F24 a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

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