Credito d’imposta alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0

È riconosciuto un credito d’imposta alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0, prorogato alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono però escluse le imprese soggette a procedure concorsuali e le imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria.

La fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

È possibile fruire del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning”, vale a dire attraverso corsi e lezioni “on line”.

Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzate dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Sono ammessi all’agevolazione i seguenti costi:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Il credito d’imposta spetta in misura differente a seconda della dimensione dell’impresa.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese agevolabili sono state sostenute, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte di tali imprese sono ammesse all’agevolazione entro il limite massimo di 5.000,00 euro.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia, i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione devono effettuare anche una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento UE 651/2014.

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