Novità positive per la tenuta dei Registri Contabili con sistemi elettronici
L’art. 1 co. 2-bis del DL 73/2022 (Decreto “Semplificazioni fiscali”), inserito in sede di conversione in legge in vigore dal 20 agosto 2022, modifica l’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, norma secondo la quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare, anche in difetto di trascrizione del medesimo su carta nei termini di legge (ossia, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro stesso risulti aggiornato e venga stampato dietro richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Per effetto della suddetta modifica, la disposizione riguarda adesso non più solo la tenuta, ma anche “la conservazione” dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.
Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non più solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione sostitutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.
Tali modifiche sono le benvenute, proprio nell’ottica della semplificazione degli adempimenti formali.

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