Novità positive per la tenuta dei Registri Contabili con sistemi elettronici

L’art. 1 co. 2-bis del DL 73/2022 (Decreto “Semplificazioni fiscali”), inserito in sede di conversione in legge in vigore dal 20 agosto 2022, modifica l’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, norma secondo la quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con si­ste­­mi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare, anche in difetto di trascrizione del me­de­simo su carta nei termini di legge (ossia, entro tre mesi dal termine per la presentazione della di­chia­­razione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro stesso risul­ti aggiornato e venga stampato dietro richiesta avanzata dagli organi procedenti e in lo­ro presenza.

Per effetto della suddetta modifica, la disposizione riguarda adesso non più solo la tenuta, ma anche “la conser­vazione” dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.

Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non più solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione so­sti­tutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.

Tali modifiche sono le benvenute, proprio nell’ottica della semplificazione degli adempimenti formali.

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