Essere “Società benefit” può favorire le ragioni della sostenibilità

Fra gli strumenti a disposizione di un’impresa per segnalare ai propri stakeholder il proprio reale e sincero coinvolgimento sui temi della sostenibilità, può essere senz’altro annoverata l’assunzione della veste giuridica di “Società benefit”.

Come previsto dai commi 376-384 dell’articolo 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), le “Società benefit” devono affiancare allo scopo di lucro, rappresentato dal perseguimento e dall’attribuzione degli utili previsto dall’articolo 2247 del Codice civile, uno o più obiettivi di beneficio comune.

In primo luogo, esiste un price premium nella valutazione di una “Società benefit”.

L’evidenza empirica di studi effettuati, mostra che la veste giuridica di “Società benefit” è positivamente correlata con il return on equity e che l’interazione fra l’essere “Società benefit” e la leva finanziaria ha un impatto positivo sul return on asset.

L’essere “Società benefit” sembra agire pertanto da importante fattore segnaletico, nei confronti del commitment delle stesse imprese, sui temi della trasparenza e della sostenibilità.

In altre parole, appare che, a parità di flussi di cassa prodotti, gli investitori sono disposti ad accettare un rendimento prospettico minore, segnalando in questo modo la presenza di minori rischi e quindi di un maggior valore del capitale economico della “Società benefit”.

In seconda istanza, la governance di una “Società benefit” deve essere organizzata necessariamente con una definizione molto precisa, a livello statutario, del beneficio comune e possibilmente con la focalizzazione su una sola tipologia di obiettivo di perseguimento del beneficio comune.

Difatti, ove gli obiettivi fossero molteplici, il bilanciamento degli stessi diventerebbe più complesso e potrebbe potenzialmente ridurre valore, invece di crearlo.

Avendo presenti gli effettivi assetti organizzativi dell’impresa, è ragionevole ritenere che nelle società di capitali di maggiori dimensioni, il soggetto a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento del beneficio comune, debba essere sia concretamente coinvolto nell’azione manageriale, sia detentore di deleghe esecutive.

Per quanto riguarda le società di capitali di minori dimensioni è consigliabile che tale compito sia affidato in outsourcing a professionisti con specifiche competenze a tale riguardo.

Infine, riguardo alla misurazione dell’impatto sul beneficio comune da parte di una “Società benefit”, le metriche di valutazione di tale impatto, secondo quanto previsto dal comma 382 dell’articolo 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), possono veramente diventare un elemento rilevante nella determinazione del valore di tali imprese.

La misurazione di impatto può costituire, a suo modo, per le “Società benefit”, uno slancio sui percorsi della sostenibilità e della responsabilità sociale dell’impresa.

Va ricordato, tuttavia, che al momento attuale i principali Esg database provider e i loro rating sono disponibili soltanto per le società quotate.

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