Finalmente l’“Impresa Sociale”
Con la riforma del Terzo Settore, anche l’“Impresa Sociale” ha trovato finalmente un’adeguata disciplina nel nostro ordinamento giuridico.
La qualifica di “Impresa Sociale”, finora di pertinenza delle cooperative sociali e dei loro consorzi, può adesso essere acquisita anche da qualsiasi ente privato, profit o no profit (anche da società, purché non unipersonali), che eserciti, in via stabile e principale (cioè producendo ricavi superiori al 70% del proprio volume d’affari complessivo) un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle sue attività.
La legge prevede un lungo elenco per definire quali siano le attività d’interesse generale tipiche dell’impresa sociale; tra esse, ad esempio, sono ricompresi i servizi sociali, le prestazioni sanitarie, l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, gli interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, la formazione universitaria e post-universitaria, la ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Viene considerata comunque di interesse generale l’attività d’impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, siano occupati, per almeno il 30% della forza lavoro complessiva, lavoratori “molto svantaggiati”, cioè persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora, che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.
L’impresa sociale dovrà essere costituita mediante atto pubblico, nel quale deve essere esplicitato il carattere sociale dell’oggetto dell’impresa e l’assenza di scopo di lucro: l’impresa sociale deve destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del suo patrimonio ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati.
L’atto costitutivo e le sue successive modificazioni devono essere depositati nel Registro delle Imprese, il quale dedica alle imprese sociali un’apposita sezione.
Gli utili ed avanzi di gestione non costituiranno reddito imponibile se, oltre a confluire in apposita riserva in sospensione d’imposta, saranno destinati all’attività statutaria o ad incremento patrimoniale, entro il secondo periodo d’imposta successivo al momento in cui siano stati conseguiti.
L’impresa sociale potrà godere del regime di vantaggio se più del 70% dei ricavi derivi dallo svolgimento dell’attività principale; pertanto, per il restante 30% potrà svolgere anche attività diverse, beneficiando comunque della detassazione in caso di reinvestimento degli utili nelle attività principali.
Per chi apporti capitale nell’impresa sono riconosciute detrazioni Irpef (se persone fisiche) o deduzioni (se soggetti Ires) nei limiti del 30% del capitale investito, con l’obbligo di mantenere l’investimento almeno tre anni, pena la perdita dei benefici fruiti.
Vengono disapplicati gli studi di settore, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, nonché le norme sulle società di comodo e in perdita sistematica, in coerenza con il fatto che le imprese sociali, pur agendo con una logica imprenditoriale, non perseguono finalità lucrative.

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