Aumentate le soglie per la redazione di bilancio abbreviato, micro e consolidato
Il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125 è intervenuto, incrementandoli, sui limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.
È stato modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superino due dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove finora il limite era 4.400.000 euro);
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (ove finora il limite era 8.800.000 euro);
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
È stato anche modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro-imprese, potendo pertanto usufruire dello specifico regime semplificato per la redazione del bilancio, quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superino due dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (ove finora il limite era 175.000 euro);
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove finora il limite era 350.000 euro);
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Con riferimento al bilancio consolidato, è stato modificato l’art. 27 comma 1 del DLgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
– totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 euro (ove finora il limite era 20.000.000 euro);
– totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro (ove finora il limite era 40.000.000 euro);
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.
Si ricorda che il successivo comma 1-bis dell’art. 27 del DLgs. 127/91 prevede, relativamente al bilancio consolidato, che la verifica del superamento dei suddetti limiti numerici possa essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata, cioè senza effettuare le operazioni di consolidamento.
In questo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono stati portati, rispettivamente, a 30.000.000 euro e 60.000.000 euro.
I limiti citati, nel primo esercizio dell’attività dell’impresa non devono essere ragguagliati alla durata dello stesso: infatti, la norma cita «l’esercizio» ed è tale pure il primo di attività dell’impresa, anche se di durata inferiore all’anno.
Inoltre, la norma non dice che i due limiti devono essere gli stessi, ma semplicemente che due di essi non devono essere superati nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi.
Il DLgs. 125/2024, che è entrato in vigore il 25 settembre 2024, non contiene, rispetto a queste variazioni dei limiti per i bilanci, una specifica norma di decorrenza.
Tuttavia, la direttiva prevede il recepimento della stessa entro il 24 dicembre 2024, pertanto i nuovi limiti si applicano, al più tardi, a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2024 (per le imprese il cui esercizio coincida con l’anno solare) o in data successiva (per le imprese il cui esercizio sia a cavallo dell’anno solare).
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