Credito d’imposta per investimenti pubblicitari effettuati nel 2020

È previsto, dal 2017 e adesso a regime, il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv.

A causa dell’emergenza Coronavirus, è previsto un particolare regime per il periodo d’imposta 2020.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato), ai lavoratori autonomi (incluse le professioni regolamentate) e agli enti non commerciali.

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sia sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, sia sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (per il 2020 anche non partecipate dallo Stato).

In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati sia su giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile, sia su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione.

L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità.

Sono escluse le spese sostenute per: acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia; trasmissione o acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo; grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Le spese si considerano sostenute secondo l’art. 109 del TUIR, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”. Non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento.

Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

I soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello sia la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato; sia la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti. Nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione delle spese, documento d’identità).

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (la procedura è accessibile nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”), direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, o tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario), o tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

La comunicazione per il 2020 deve avvenire con il nuovo modello, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 28 agosto 2020.

Nella comunicazione per il 2020 vanno indicati i soli dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare su ciascun mezzo di informazione nel 2020.

Per l’anno 2020, la comunicazione telematica per l’accesso al credito deve essere presentata dal 1 settembre 2020 al 30 settembre 2020.

Restano comunque valide le comunicazioni telematiche eventualmente trasmesse nel periodo “ordinario” dal 1 marzo 2020 al 31 marzo 2020, ancorché siano state effettuate con il “vecchio” modello, fermo restando che il credito sarà rideterminato con i nuovi criteri.

La comunicazione per l’accesso dovrà essere però comunque ripresentata da parte dei soggetti che effettuano investimenti nelle emittenti nazionali non partecipate dallo Stato, che non potevano essere inclusi nella comunicazione effettuata entro il 31 marzo 2020, poiché l’estensione del beneficio a tali investimenti è avvenuta con il Dl 34/2020 datato 19 maggio 2020. Sulla base delle istruzioni, tale ripresentazione, che potrà essere effettuata anche dai soggetti che a parità di tipologia di investimenti intendono semplicemente rettificare gli importi già indicati entro il 31 marzo, comporta due invii, uno per la previa rinuncia totale del credito richiesto con il modello già presentato e l’altro per la prenotazione sulla base dei nuovi importi.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, abbiano presentato nei termini la comunicazione telematica. 

Il credito d’imposta, limitatamente al 2020, spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, con codice tributo “6900”, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.

L’agevolazione spetta nel rispetto del regime “de minimis”.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d’imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Infatti, posto che, in linea di massima, le spese di pubblicità sono costi di periodo e il credito d’imposta potrebbe quindi configurarsi come un contributo in conto esercizio, sotto il profilo fiscale lo stesso genera ricavi.

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