Erogazioni pubbliche ricevute da dichiarare o su sito Web o in Nota al bilancio
E’ stato semplificato l’obbligo, per le società e gli altri enti di cui ai cc. 125 e 125-bis art. 1 L. 124/2017, di dare pubblicità alle erogazioni pubbliche ricevute, se prive di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria e se di importo complessivamente non inferiore a 10.000 euro nell’esercizio.
In sede di conversione del Decreto Semplificazioni è stata inserita questa disposizione: “Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.
La disposizione intende evitare un doppio obbligo alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, alle micro-imprese ed alle cooperative sociali.
Dal 2018 erano state previste due modalità di adempimento:
- per le società commerciali tenute alla redazione e al deposito del bilancio in forma ordinaria, le indicazioni richieste devono essere inserite all’interno della Nota Integrativa a tale documento (bilancio di esercizio e bilancio consolidato);
- per gli altri soggetti citati dai cc. 125 e 125-bis art. 1 L. 124/2017 («soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa»: imprese individuali, società di persone, Onlus, fondazioni, ecc.), le indicazioni richieste devono essere inserite sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Tuttavia, in tale normativa si era incorsi in un errore, perché la disposizione assimilava, ai «soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa», sia le imprese che redigono e depositano il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), le quali sono invece obbligate a redigere e depositare anche la Nota Integrativa al bilancio, sia le imprese che redigono e depositano il bilancio in forma micro (art. 2435-ter c.c.), che possono allegare Note illustrative a tale documento.
L’inadeguata formulazione ingenerava dubbi, perché da un’interpretazione letterale della norma si giungeva alla conclusione paradossale che, per chi redige il bilancio in forma abbreviata o in forma micro, gli adempimenti si dovessero duplicare, riguardando tanto la nota integrativa o le note al bilancio micro, quanto la pubblicazione sul sito web.
In realtà, nulla sembrava vietare (stando alla “ratio” della norma) di poter indicare, le informazioni richieste, in nota integrativa del bilancio abbreviato o in note in calce al bilancio micro (come del resto espressamente previsto dalla tassonomia Xbrl, sia per il bilancio in forma abbreviata, sia per il bilancio micro), così da evitare la pubblicazione sul sito web.
La nuova norma, pertanto, ratifica sostanzialmente l’alternatività tra i due canali pubblicitari, così da evitare che i soggetti minori siano gravati da appesantimenti amministrativi (e conseguentemente da oneri) addirittura superiori a quelli degli enti di maggiore dimensione.
Sarebbe comunque opportuno che fosse espressamente manifestato che la nuova disposizione ha carattere interpretativo, pertanto valevole anche per il passato, proprio in un’ottica di tutela dei soggetti di minori dimensioni, nonché secondo un ragionamento di buon senso.

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