Estensione del regime agevolato delle start-up innovative

È da segnalare con estremo favore che sono state estese alle piccole e medie imprese alcune agevolazioni previste per le start-up e per le PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, risultando ora applicabili a tutte le PMI (sempre ove costituite in forma di s.r.l.), le seguenti disposizioni:

– l’atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie;

– le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali (cosiddetto equity crowdfunding), nei limiti previsti dalle leggi speciali;

– il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni non si applica qualora l’operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche professionali.

Inoltre, in relazione all’ambito di applicazione temporale delle misure di favore riconosciute alle start-up innovative, è stato ampliato tale periodo da 4 a 5 anni dalla data della costituzione di tali società.

La cessazione del regime agevolativo avviene, salvo alcune eccezioni in materia societaria e di lavoro, anche a seguito della perdita di uno dei requisiti richiesti ai fini della qualificazione della società come “start-up innovativa” prima della scadenza del termine di 5 anni dalla data di costituzione della società.

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