Estensione dell’obbligo di Green Pass Covid-19 a tutti i lavoratori
È stato esteso, dal 15 ottobre prossimo, l’obbligo di Green Pass Covid-19 a tutti i lavoratori, pubblici e privati, per accedere ai luoghi di lavoro.
È previsto pertanto l’obbligo, per tutti coloro che svolgano un’attività lavorativa, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 (c.d. “Green Pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.
L’obbligo di Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro si applica dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data in cui, salvo proroghe, terminerà lo stato di emergenza sanitaria.
Rientra nell’applicazione dell’obbligo di Green Pass chiunque svolga un’attività lavorativa a prescindere dalla tipologia contrattuale in base alla quale tale attività viene prestata, ricomprendendo quindi pure le attività svolte, anche sulla base di contratti esterni, a titolo di volontariato, con causa di formazione, libera professione, i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter), ecc.
La norma ha quindi una portata generale, che prescinde dalla natura autonoma o subordinata del lavoratore.
L’obbligo di essere in possesso ed esibire il Green Pass ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro non trova applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Ogni datore di lavoro è tenuto a verificare il possesso del Green Pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere sul luogo di lavoro.
Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno:
- definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, da effettuare prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
- individuare con atto formale i soggetti deputati al controllo dell’accertamento e alla contestazione delle eventuali violazioni.
Per il controllo della validità del Green Pass si dovrà utilizzare l’App (gratuita) «VerificaC19» (ulteriori dettagli al link https://www.dgc.gov.it/web/app.html).
La norma dispone che il personale non in possesso della certificazione verde Covid-19 debba essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Qualora il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dal DL 127/2021, sarà punibile con:
- una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600,00 e 1.500,00 euro, comminabile dal Prefetto;
- una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda.
Il decreto sanziona altresì i datori di lavoro che omettano di effettuare i necessari controlli o di definire le modalità operative per l’organizzazione degli stessi, per i quali è prevista l’applicazione di una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro.

Comments are closed