Fondazioni ammesse alle donazioni con credito d’imposta “Art-Bonus”

L’Agenzia delle Entrate ha meritoriamente chiarito che anche le fondazioni possono essere destinatarie delle donazioni in denaro che consentono di beneficiare del credito d’imposta cosiddetto “Art-Bonus”.

Dal 2014, alle persone fisiche e ai titolari di reddito d’impresa spetta un credito di imposta (“Art-Bonus”) del 65% per le erogazioni liberali in denaro destinate alla cultura. Tra le varie finalità di queste donazioni vi sono anche quelle destinate al «sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica».

Può essere destinatario di queste erogazioni liberali agevolate qualunque istituto della cultura, avente personalità giuridica di diritto privato (ad esempio, fondazione), a patto che rispetti almeno una delle seguenti condizioni:

  • sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
  • sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
  • gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
  • sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione (trasparenza o appalti pubblici);
  • sia sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ricorda che l’Art-Bonus spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno di istituti e di luoghi della cultura di appartenenza pubblica, di fondazioni lirico-sinfoniche e di teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgano esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito d’imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

In presenza di almeno una delle suddette caratteristiche, si ritiene che istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio costituiti in forma di fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che possono beneficiare del credito di imposta.

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