La riforma delle sanzioni tributarie è operativa dal 1° settembre 2024

Le modifiche apportate al sistema sanzionatorio tributario operano, senza eccezioni, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Il decreto ha riformato le sanzioni tributarie, rendendole, nel complesso, meno onerose, ma, nel contempo, ha reso inapplicabile il cosiddetto favor rei.

Le modifiche riguardano sia la parte generale, sia la parte relativa alle violazioni sulle singole imposte.

Per quanto riguarda la parte generale, si evidenziano le seguenti novità:

– il cumulo giuridico (sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da 1/4 al doppio) opera per tutti in casi in cui con diverse azioni si commettano violazioni della stessa disposizione, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di violazioni formali;

– se vengono commesse violazioni della stessa indole su più anni, il cumulo opera applicando sia l’aumento dalla metà al triplo, sia l’aumento da un 1/4 al doppio, e non solo quest’ultimo;

– onde stabilire se una violazione abbia carattere meramente formale (e, quindi, non sia sanzionabile), occorre avere un approccio concreto;

– le somme oggetto di definizione al terzo delle sole sanzioni potranno essere rateizzate in 8 rate trimestrali, elevate a 16 per gli importi che superano nel complesso i 50.000 euro.

Molto importanti sono le innovazioni in tema di ravvedimento operoso, sempre operanti per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

In primo luogo, se si ravvede una violazione oltre l’anno, oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, in assenza di controlli la riduzione della sanzione sarà sempre a 1/7 del minimo (prima, invece, era a 1/7 del minimo o a 1/6 del minimo, a seconda di quando ci si ravvedeva).

Oltre a ciò, anche con l’ausilio di applicativi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, in sede di ravvedimento, come avviene per l’accertamento con adesione, il cumulo giuridico sarà ammesso, ma limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta.

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