Limite all’utilizzo dei contanti – Soglia a 1.000 euro da 1 gennaio 2022

A partire dal 1° gennaio 2022, salvo proroghe attualmente non previste, il limite all’utilizzo dei pagamenti in contanti in unica soluzione scenderà da 2.000 a 1.000 euro.

Le norme che prevedono l’abbassamento della soglia dei limiti previsti dall’art. 49 c. 1 DLgs. 231/2007 furono introdotte, attraverso il c. 3-bis, dall’art. 18 c. 1 lett. a) DL 124/2019 convertito (Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio per il 2020), mentre alle sanzioni è dedicata la lett. b) del citato art. 18.

Nel dettaglio, alla lett. a) si prevede che:

“A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di contanti e la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta sia riferito alla cifra di 2.000 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro”.

Con la lett. b) venne introdotto il c. 1-ter all’art. 63 DLgs. 231/2007, nel quale si previde che:

“per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del c. 1 dell’art. 49, è fissato a 2.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a 1.000 euro”.

Le suddette soglie furono introdotte nell’art. 49 DLgs. 231/2007, che al c. 1 fa divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore di trasferimento eguagli o superi la soglia stabilita.

Ai fini operativi dell’applicazione della norma di cui all’art. 49, riveste rilevante importanza l’individuazione dei soggetti coinvolti.

La legge, infatti, vieta i trasferimenti di contante sopra soglia effettuati tra “soggetti diversi”, con i quali il legislatore vuol far riferimento a “soggetti di diritto distinti” (o anche “distinti centri di interesse”), che eseguono il pagamento o lo ricevono, che possono essere persone fisiche o persone giuridiche, cioè società o enti dotati di personalità o soggettività giuridica.

Nessuna violazione, invece, va a configurarsi per l’imprenditore persona fisica che prelevi utile oltre soglia dalla sua ditta individuale o conferisca denaro per finanziare la propria attività.

Va evidenziato che la soglia, oltre che per chi concretamente commetta l’illecito (colui che paga) o collabori alla sua commissione (accettando il pagamento oltre soglia), coinvolge anche tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, fra cui i professionisti.

Tutti i destinatari degli obblighi, infatti, ai sensi dell’art. 51 c. 1 DLgs. 231/2007 hanno l’obbligo di comunicare al MEF (di norma alle Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni di cui abbiano contezza nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività.

Per i professionisti, in particolare, il superamento dei limiti della soglia può essere rilevato nella gestione delle contabilità ordinarie dei propri clienti.

In tali situazioni, infatti, oltre alle registrazioni di fatture (in acquisto o vendita) pagate in contanti dai clienti in unica soluzione o alle fatture oltre soglia riepilogative di fine mese, con pagamenti cumulativamente sopra soglia, possono rilevare nell’ambito societario anche i finanziamenti dei soci in contanti e i prelevamenti di utili ugualmente in contanti.

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