Modifiche all’obbligo di green pass per i lavoratori del settore privato da 1 aprile 2022
Il DL 24.3.2022 n. 24 (noto anche come “Decreto Covid”) ha previsto:
- per i lavoratori con meno di 50 anni, l’obbligo di possedere ed esibire il green pass base per accedere ai luoghi di lavoro fino al 30.4.2022;
- per i lavoratori over 50, l’obbligo di possedere ed esibire il solo green pass base per accedere ai luoghi di lavoro dal 1.4.2022 al 30.4.2022, rimanendo fermi sia l’obbligo vaccinale disposto dall’art. 4-quater del DL 44/2021 fino al 15.6.2022, sia le sanzioni pecuniarie collegate previste dall’art. 4-sexies del medesimo DL.
Ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, quindi, si applica:
- dal 15.2.2022 al 30.4.2022 (prima fino al 31.3.2022), l’obbligo di green pass base per i lavoratori under 50;
- dal 15.2.2022 al 31.3.2022 (prima fino al 15.6.2022), l’obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori over 50;
- dall’1.4.2022 al 30.4.2022, l’obbligo di green pass base per i lavoratori over 50.
Rientra nell’applicazione dell’obbligo di green pass chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato a prescindere dalla tipologia contrattuale in base alla quale tale attività viene prestata, ricomprendendo quindi le attività svolte anche sulla base di contratti esterni, a titolo di volontariato, con causa di formazione, libera professione, ecc.
Vi rientra anche il lavoro domestico.
La norma ha quindi una portata generale che prescinde dalla natura autonoma o subordinata del lavoratore.
L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro non trova applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

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