Piano Transizione 5.0 credito d’imposta per investimenti
L’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (cosiddetto Decreto “PNRR”), convertito nella L. 29.4.2024 n. 56, ha introdotto un nuovo credito d’imposta, per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al Piano Transizione 5.0.
Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia (nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.
Per fruire dell’agevolazione, le imprese devono soddisfare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese che si trovano in liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate in Italia, in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016 (cosiddetti Beni “4.0”), che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Sono agevolabili anche le spese per la formazione del personale previste dall’art. 31, paragrafo 3, del regolamento della Commissione (UE) 651/2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quota di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previsti non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad attività connesse a discariche rifiuti, a inceneritori e a impianti trattamento meccanico biologico, ad attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento della Commissione (UE) 1357/2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili.
Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante, entro il 31.12.2025.
Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020, né con il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023.
Il credito d’imposta è però cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
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