Polizze assicurative catastrofali obbligatorie per le imprese
L’art. 1, commi 101-111 della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ha introdotto l’obbligo per le imprese di assicurarsi contro i danni derivanti da eventi calamitosi.
Il termine originario per adempiere a tale obbligo era il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, il Decreto-Legge “Milleproroghe” (D.L. 202/2024) ha prorogato tale termine al 31 marzo 2025, senza ulteriori rinvii previsti.
La dilazione si è resa necessaria perché manca ancora il decreto attuativo: una bozza era stata sottoposta al Consiglio di Stato, che aveva evidenziato la necessità di alcuni approfondimenti funzionali alla sua attuazione pratica.
Lo schema di decreto, nella prima versione, prevedeva che l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza dovesse avvenire entro 90 giorni dalla data di pubblicazione, termine che nella versione definitiva, visti i tempi ristretti, dovrebbe necessariamente essere ridotto.
Si attende, dunque, un testo che recepisca le osservazioni del Consiglio di Stato.
Sono interessate dall’obbligo le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., ma sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021.
L’introduzione dell’obbligo in questione nasce con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di calamità naturali, così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.
La legge di conversione del Milleproroghe ha previsto un rinvio per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura, che dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2025.
Sotto il profilo oggettivo, le polizze:
– riguardano i beni individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali;
– coprono i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni ed eventualmente altri eventi specifici da definire in base al decreto attuativo.
La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria ai sensi di legge e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelli specificatamente destinati al ristoro di danni causati da eventi calamitosi e catastrofali.
Al momento, non sono previste ulteriori sanzioni specifiche per la mancata assicurazione, ma è possibile che il decreto attuativo o future disposizioni normative introducano ulteriori misure sanzionatorie.
Si segnala che anche la L. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) è intervenuta sulla disciplina dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, disponendo che (nuovo comma 105-bis dell’art. 1 della L. 213/2023) “al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all’obbligo di cui al comma 101”, l’IVASS è tenuto a predisporre una piattaforma informatica che consenta di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione (analogamente a quanto avviene per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la RC auto).
Gli enti pubblici (es. banche, regioni, enti erogatori di finanziamenti) verificheranno l’adempimento dell’obbligo assicurativo in fase di concessione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e finanziamenti.
Le imprese dovranno presentare copia della polizza assicurativa stipulata e attestazione del pagamento del premio.
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