Transfer pricing: dal valore normale al principio di libera concorrenza
Per la verifica dei prezzi di trasferimento (transfer pricing) non si fa più riferimento al valore normale, bensì al principio della libera concorrenza. La normativa innovata non può che essere accolta con favore.
Il Dl 50/2017 ha modificato la normativa che riguarda appunto il transfer pricing, al fine di coordinare la nostra normativa con quella europea e con le linee guida dell’Ocse.
Con il transfer pricing si intende individuare il valore “appropriato” dei prezzi nelle operazioni che vengano effettuate con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllino un’impresa nazionale, ovvero siano controllate da un’impresa nazionale, ovvero ancora siano controllate dalla stessa società che controlli un’impresa nazionale, con l’immediata conseguenza di individuare anche il relativo profitto che deve essere dichiarato nel territorio dello Stato.
Con la normativa sul transfer pricing si intende, pertanto, evitare l’erosione della base imponibile nazionale, assicurando che l’imposizione venga correttamente ripartita fra gli Stati coinvolti dalle operazioni poste in essere dalle società.
Prima del’intervento del Dl 50/2017, la normativa sui prezzi di trasferimento faceva riferimento, nel determinare il prezzo, al valore normale.
Il principio del valore normale è stato adesso sostituito dal principio della libera concorrenza, per tenere conto delle direttive comunitarie, ma anche per rispettare le norme costituzionali. L’articolo 41 della Costituzione italiana stabilisce, infatti, al primo comma che «L’iniziativa economica privata è libera». Libera deve essere, quindi, anche la determinazione del prezzo di scambio di beni e servizi, che non può essere legato rigidamente a un valore “normale”, cioè a un valore stabilito da listini, tariffe, mercuriali ecc.
Il principio della libera concorrenza, in tale prospettiva, supera il concetto del mero valore normale e può far accettare prezzi di scambio, infra-gruppo, che non rispettino necessariamente il valore normale, ma che tengano conto, appunto, anche della concorrenza.
La normativa innovata ha, pertanto, ampliato il margine di manovra delle società facenti parte di gruppi, ammettendo che la società cedente o prestatrice possa tenere conto dei prezzi che avrebbe praticato se, in un regime di libera concorrenza, tali prodotti o servizi fossero stati ceduti o prestati a terzi.
Inoltre, adesso si prevede che la norma sul transfer pricing trovi applicazione non solo qualora vi sia un aumento del reddito imponibile del soggetto sottoposto a verifica, bensì anche qualora vi sia una diminuzione del reddito stesso.

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