Trattamento IVA degli omaggi

Come ogni anno, con l’approssimarsi delle festività di Natale e di nuovo anno, torna a porsi il problema della gestione fiscale degli omaggi natalizi.

Per quanto riguarda il trattamento IVA delle cessioni gratuite, il legislatore impone di operare una distinzione tra i beni dati in omaggio, in relazione al fatto che siano o meno oggetto dell’attività propria dell’impresa.

Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa sono assimilate alle cessioni di beni a titolo oneroso e quindi, in linea generale, sono soggette a IVA, nel presupposto che abbiano dato diritto alla detrazione dell’imposta assolta “a monte”.

Invece, le cessioni gratuite di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa sono sempre escluse dal tributo.

Infatti, in deroga alla regola generale, non sono assimilate alle cessioni a titolo oneroso (e sono quindi fuori campo IVA):

  • le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, se di costo unitario non superiore a 50 euro;
  • le cessioni gratuite di beni per i quali non sia stata operata all’atto dell’acquisto o dell’importazione la detrazione IVA.

Inoltre, non è detraibile l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

In sostanza, dal combinato disposto delle suddette disposizioni, discende che gli omaggi di beni estranei all’attività propria dell’impresa non scontano l’IVA “a valle”, seppure per motivi diversi in ragione del relativo costo unitario, in quanto:

– per quelli di costo non superiore a 50 euro, resta ammissibile la detrazione “a monte”, anche se gli stessi sono detassati “a valle”, in quanto di modico valore;

– per quelli di costo unitario superiore a 50 euro, invece, l’irrilevanza della cessione “a valle” dipende dall’indetraibilità dell’imposta “a monte”, trattandosi di acquisti di beni non inerenti all’attività d’impresa.

In caso di cesti natalizi o in generale di confezioni di beni, l’entità del costo va verificata con riguardo all’intera confezione omaggiata.

La detrazione sugli omaggi di costo non superiore a 50 euro spetta anche quando i beni in questione sono alimenti o bevande.

Vanno tenuti distinti, tuttavia, gli omaggi ai dipendenti.

Mancando in questo caso sia l’inerenza all’attività d’impresa, sia la finalità promozionale, e non configurandosi perciò spese di rappresentanza, l’IVA assolta sull’acquisto di beni estranei all’attività d’impresa è da considerarsi sempre indetraibile, a prescindere dal costo unitario degli stessi, con la conseguenza che questi sono sempre fuori campo IVA.

Per quanto concerne, invece, gli omaggi di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa, le cessioni gratuite sono da assoggettare a IVA.

In tal caso, non è obbligatorio l’esercizio della rivalsa, che di regola, infatti, non viene operata.

Dal punto di vista documentale, in assenza della rivalsa, l’impresa potrà certificare l’omaggio:
– mediante un’autofattura (eventualmente mensile), emessa in formato elettronico con codice documento “TD27”;

– annotando l’operazione in apposito registro degli omaggi.

Si ricorda però che le modalità semplificate di certificazione (mediante autofattura mensile o registro omaggi) sono state considerate inammissibili per i soggetti tenuti alla trasmissione dei corrispettivi telematici, in quanto in questi casi si esige la consegna di un documento all’ultimazione dell’operazione.

In ultimo, si precisa che dovrebbero ritenersi sempre fuori campo IVA gli omaggi da parte dei professionisti, stante l’esclusivo riferimento alla “attività d’impresa”.

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