Usufrutto, uso, abitazione, rendite, il coefficiente resta stabile: si applica il tasso base del 2,5%
La base imponibile del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione e delle rendite deve continuare a essere calcolata, dal 1° gennaio 2025, ai fini delle imposte di registro e di successione/donazione e delle altre imposte indirette, con riferimento al tasso d’interesse del 2,5% (cioè, ancora al tasso dell’interesse legale vigente nel 2024).
In altre parole, dato che, con decorrenza dal 1 gennaio 2025, il tasso legale di interesse si è abbassato dal 2,5% al 2%, il calcolo della base imponibile di usufrutti e rendite si sgancia dal tasso di interesse legale, il quale invece condiziona il calcolo quando è pari o superiore al 2,5%.
Si tratta della prima applicazione della legge di riforma recata dal Dlgs 139/2024, con la quale è stato disposto che il tasso minimo da considerare per i calcoli (di regola pari al tasso legale) non può scendere appunto sotto al 2,5%.
Con questa norma si è inteso sterilizzare l’eventualità (effettivamente verificatasi in passato) che, scendendo il tasso legale al di sotto di una certa soglia (appunto circa il 2,5%), la base imponibile di usufrutti e rendite vitalizie risultasse di valore abnorme, a causa di un mero effetto matematico.
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